(massima n. 1)
Alla luce della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006 che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione d'inammissibilitą dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione anche nell'ipotesi di annullamento senza rinvio, per estinzione del reato per prescrizione, della sentenza di condanna in appello, in ragione della prevalenza del principio del favor rei, che induce a preferire il proscioglimento nel merito della sentenza di primo grado alla pronuncia applicativa della causa di estinzione del reato.