(massima n. 1)
La disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma quarto, L. 20 febbraio 2006 n. 46, secondo cui l'inammissibilitā dell'appello del P.M. contro una sentenza di assoluzione opera anche nel caso in cui venga annullata una sentenza di condanna che abbia riformato una sentenza di assoluzione, non č affetta da illegittimitā costituzionale rispetto agli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui non č applicabile ai processi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, in quanto la deroga al principio tempus regit actum contenuta in tale regime transitorio trova una sua giustificazione solo per quelle situazioni che regrediscono alla fase dell'impugnazione in conseguenza di un annullamento con rinvio, ma non č applicabile al caso in cui la fase dell'impugnazione del P.M. si č giā consumata e la conseguente decisione di condanna pronunciata dal giudice di appello deve essere confermata.