(massima n. 1)
La disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006, che ha novellato il codice di rito in tema di inappellabilitą delle sentenze di proscioglimento, nel prevedere all'art. 10, comma 2 che l'appello contro le sentenze di proscioglimento gią proposto deve essere dichiarato inammissibile, fa riferimento anche alle sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare, dovendosi ritenere, in assenza di una plausibile ragione di diversitą di disciplina, che sia stata accolta una nozione ampia dell'espressione «sentenze di proscioglimento». (Mass. redaz.).