(massima n. 1)
La limitazione dell'appello ai casi in cui la condanna comporta l'applicazione di pene detentive, secondo quanto stabilito dall'art. 593, comma 3, c.p.p., nella vigenza dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, non si pone in contrasto né con l'art. 24 della Costituzione, non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, né con l'art. 3 della stessa, atteso che la disparità di trattamento in casi diversi è giustificata in base a criteri di ragionevolezza ed in particolare alla minore afflittività delle pene pecuniarie; essa peraltro è coerente con i principi del processo accusatorio contenuto nel nuovo testo dell'art. 111 Cost. ed in particolare con quello della ragionevole durata del processo.