(massima n. 1)
L'art. 18 della legge 21 novembre 1999 n. 468, il quale ha (temporaneamente) modificato l'art. 593, comma 3, c.p.p., nel senso di rendere inappellabili tutte le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria e non pił soltanto quelle di condanna alla sola pena dell'ammenda, non trova applicazione con riguardo a sentenze che siano state emesse prima della sua entrata in vigore, ancorché quest'ultima sia intervenuta quando non era ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha riqualificato come appello, disponendo la trasmissione degli atti alla competente corte d'appello, l'impugnazione che la stessa corte d'appello aveva qualificato, in base alla formulazione dell'art. 593 c.p.p. introdotta dalla legge n. 468/1999, come ricorso per cassazione).