(massima n. 1)
Avverso la sentenza di condanna alla sola pena della multa pronunciata dal giudice di pace č esperibile soltanto, da parte dell'imputato, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, atteso il carattere di specialitā che tale norma presenta rispetto all'art. 593 c.p.p., in base al quale sarebbe consentito l'appello. (Mass. redaz.).