(massima n. 1)
L'art. 568 comma 5 c.p.p. è finalizzato alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, sicché al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato (ma inammissibilmente proposto dalla parte) con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile.