(massima n. 1)
La regola stabilita dall'art. 568, comma 5, c.p.p., secondo la quale l'impugnazione č ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione proposto per saltum per manifesta illogicitā della motivazione, sempre che la decisione impugnata rientri tra quelle oggettivamente appellabili.