(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'oggettiva impugnabilitą del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis" e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il tribunale delle misure di prevenzione, non ritenendo esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28 del d.l.vo n. 159 del 2011, aveva dichiarato inammissibile la richiesta, piuttosto che qualificare l'istanza come proposta ai sensi dell'art. 7 della l. n. 1423 del 1956).