(massima n. 1)
È inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento per l'improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, atteso che la stessa ha natura esclusivamente penale, non è modificabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non contiene alcuna statuizione sull'azione civile e non può spiegare effetti pregiudizievoli nell'ambito dell'eventuale giudizio civile.