(massima n. 1)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la stesura della motivazione della sentenza di primo grado, prevista dall'art. 304, comma primo, lett. c) c.p.p., opera a vantaggio della successiva fase di appello, in quanto la redazione della sentenza è necessariamente successiva alla sua pronuncia, che individua il momento di passaggio dalla fase di primo grado a quella di appello e, quindi, di decorrenza dei nuovi termini di fase. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il provvedimento di sospensione adottato dal giudice di primo grado contestualmente o anche successivamente alla sentenza non potrebbe valere a integrare un'eventuale deficienza del termine prodottasi nella fase di primo grado, perché ciò comporterebbe una palese violazione del diritto di libertà dell'imputato, mentre l'attribuzione di un potere siffatto a un giudice che ha oramai esaurito il suo compito nel procedimento si giustifica con la circostanza che egli, essendo in possesso degli atti, appare l'unico organo in grado di adottare, con cognizione di causa, le statuizioni più consone al contemperamento dei contrapposti interessi delle parti).