(massima n. 1)
In materia cautelare competente all'emanazione dell'ordinanza di sospensione dei termini di fase, nella pendenza dei termini di deposito della motivazione, è il giudice procedente. Tuttavia l'eventuale omissione è emendabile, purché i termini non siano scaduti, da parte dello stesso giudice, con ordinanza emessa successivamente, e da parte di un giudice diverso purché investito della cognizione della ulteriore fase processuale nella quale provvede.