(massima n. 1)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la stesura della motivazione della sentenza di primo grado, prevista dall'art. 304, comma primo, lett. c) c.p.p., opera a vantaggio della successiva fase di appello, in quanto la redazione della sentenza, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 544 c.p.p., č necessariamente successiva alla sua pronuncia, che individua il momento di passaggio dalla fase di primo grado a quella di appello. (La S.C. ha chiarito che la competenza ad emettere il provvedimento di sospensione attribuita al giudice di primo grado, che pure ha oramai esaurito il suo compito nel procedimento, si giustifica con la circostanza che, sino al deposito della motivazione, non č ancora cominciato il decorso dei termini di impugnazione e che pertanto non č stato ancora investito del processo il giudice d'appello, aggiungendo che i termini custodiali della fase di appello cominciano a decorrere dalla data di scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione).