(massima n. 1)
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l'art. 304, comma 2, c.p.p. prevede un potere discrezionale che il giudice può esercitare quando ricorrano due condizioni: che si tratti di reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e che il dibattimento sia particolarmente complesso. L'ordinanza di sospensione deve essere motivata a pena di nullità; e la motivazione non può essere limitata alla dichiarazione della esistenza delle due condizioni che la rendono possibile, ma deve riguardare il carattere necessitato del concreto esercizio della facoltà di sospensione. (Nella specie, è stata annullata l'ordinanza del giudice di merito, sul rilievo che essa non aveva spiegato i motivi per i quali le poche udienze ancora necessarie per la conclusione del dibattimento non avrebbero potuto essere tenute in giorni più ravvicinati, in modo da consentire la pronunzia della sentenza nel rispetto dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., senza ricorrere alla sospensione).