(massima n. 3)
In tema di misure cautelari personali, le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare previste dall'art. 304, commi uno e due, c.p.p., si distinguono non solo perché solo le prime consentono di limitarne gli effetti ad alcuni degli imputati, escludendo cioè coloro cui le cause di sospensione non si riferiscono e che facciano richiesta di separazione del procedimento, ma anche perché la sospensione prevista dall'art. 304 comma 1 può essere disposta d'ufficio dal giudice, mentre quella prevista dall'art. 304 comma 2 presuppone la richiesta del P.M. (La Corte ha argomentato sul punto osservando che la distinzione trae origine non solo dalla dizione letterale della norma dell'art. 304 c.p.p., la quale a proposito delle sospensioni previste dal primo comma dispone che «i termini... sono sospesi», mentre con riferimento a quelle del secondo comma precisa che «i termini... possono... essere sospesi»; ma anche perché le situazioni previste dal primo comma sono specificamente disciplinate ed indicate dalla legge ed obiettivamente rilevabili dal giudice, il quale è tenuto a disporre la sospensione, con declaratoria meramente dichiarativa, senza margini per valutazioni discrezionali non appena una delle condizioni abbia a verificarsi).