(massima n. 1)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 304 c.p.p., a differenza di quelli previsti dal comma successivo, prescinde da qualsiasi valutazione discrezionale, tanto da non richiedere neppure la richiesta del pubblico ministero, per cui il relativo provvedimento, di natura puramente dichiarativa e ricognitiva, può essere adottato anche dal giudice d'appello, ove non lo abbia fatto quello di primo grado.