(massima n. 1)
In tema di sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, in sede di giudizio incidentale de libertate, salvo il caso di abnormitą del provvedimento, non č deducibile alcuna questione inerente la mancata separazione dei processi, trattandosi di decisione adottata dal giudice di cognizione nella sua discrezionalitą.