(massima n. 1)
Ai fini dell'operativitą o meno della causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall'art. 304, comma 1, lett. a), c.p.p., nella parte in cui questo fa riferimento ad una «richiesta» proveniente dall'imputato o dal suo difensore, occorre verificare se tale richiesta sia basata soltanto su motivi personali o si tratti, invece, di richiesta basata su motivi espressamente previsti dalla legge e ricollegabili all'esigenza, di interesse pubblico, della celebrazione di un «giusto processo». In detta seconda ipotesi, ove dall'accoglimento della richiesta derivi, come conseguenza necessaria, la stasi del procedimento, questa non potrą risolversi in pregiudizio dell'imputato e comportare, quindi, anche la sospensione dei termini summenzionati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, č stato escluso che potesse dar luogo a sospensione dei termini di durata della custodia cautelare il rinvio peraltro non dovuto del dibattimento in conseguenza della presentazione di un'istanza di ricusazione del giudice, cui aveva fatto seguito, nel corso del relativo procedimento incidentale, la proposizione di una questione di legittimitą costituzionale, poi ritenuta non fondata).