(massima n. 1)
In tema di durata dei termini di custodia cautelare, l'art. 304, comma 6, c.p.p., come modificato dall'art. 2 del D.L. 24 novembre 2001 n. 341, conv. con modifiche nella legge 19 gennaio 2001 n. 4, nello stabilire che per effetto di cause di sospensione, la durata dei termini di fase della custodia cautelare «non può superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1, lett. b n. 3 bis», deve intendersi nel senso che detto ultimo termine, derivante dall'aumento di sei mesi previsto per la fase del giudizio di primo grado quando si procede per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a c.p.p., non solo non è suscettibile di raddoppio, ma neppure è addizionabile al termine ordinario di fase raddoppiato.