(massima n. 1)
Il provvedimento di sospensione dei termini custodiali durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza non esige altra motivazione che il richiamo del disposto dell'art. 304, primo comma lett. c), e dell'art. 544, terzo comma c.p.p. in cui sono gią specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, (complessitą particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravitą delle imputazioni), senza alcuna necessitą di ulteriori esplicazioni da parte del giudice.