(massima n. 2)
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel caso previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p. (pendenza dei termini di cui all'art. 544, commi 2 e 3, per la redazione della sentenza), è da ritenersi riferita alla fase del giudizio in atto e deve quindi essere disposta dal giudice di detta fase, pur non determinando un corrispondente slittamento in avanti della data di decorrenza dei termini della fase successiva, la quale rimane ancorata alla data di pronuncia della sentenza o all'eventuale, sopravvenuta esecuzione della custodia nei confronti di soggetto il quale, all'atto di detta pronuncia, fosse in stato di latitanza. Ne consegue che, verificandosi tale ultima ipotesi, ed in mancanza di un apposito provvedimento (che il giudice che ha pronunciato la sentenza può emettere, qualora all'atto della cattura del latitante il deposito della motivazione non sia ancora avvenuto), la sospensione non può valere a prolungare i termini di custodia applicabili al soggetto in questione.