(massima n. 1)
In caso di procedimento nei confronti di pił imputati, l'impedimento di alcuni di essi o dei loro difensori a comparire e la conseguente richiesta di rinvio comporta l'applicazione dell'art. 304, primo comma, lett. a) anche nei confronti di tutti quei restanti coimputati che, con la loro manifestata «non opposizione» al rinvio medesimo, ne abbiano accettato l'eventuale accoglimento. Ed invero solo la manifestazione di opposizione al rinvio per quel che concerne il proprio assistito, anche a costo di eventuale stralcio del procedimento a suo carico, impedisce l'applicabilitą della sospensione dei termini di carcerazione preventiva per il relativo imputato, al quale conseguentemente la diversa eventuale decisione del giudice di non procedere allo stralcio per ragioni processuali non potrą essere addebitata come causa di sospensione del detto termine.