(massima n. 1)
La mancata riproposizione, nel vigente codice di procedura penale, della disposizione precedentemente dettata dall'art. 3 dell'abrogato codice di rito penale comporta che, una volta verificatisi due giudicati, uno civile ed un altro penale, che possono presentare contrasti tra loro, tale conflitto non comporta conseguenza alcuna, continuando ad esplicare i giudicati la loro efficacia nell'ambito dei rispettivi ordinamenti civile e penale (nella specie, il fallito A, una volta intervenuta la chiusura del fallimento, chiedeva che fosse disposta la restituzione in suo favore della somma relativa al credito accampato da B, accantonata in attesa della sentenza definitiva circa l'ammissibilitą o meno del credito al passivo; il G.D., rilevata l'intangibilitą del giudicato civile intervenuto sulla questione, accoglieva l'istanza; B, in sede di reclamo, chiedeva che il tribunale dichiarasse l'inefficacia del giudicato civile di revoca dell'ammissione del suo credito al passivo, in forza del giudicato penale di assoluzione reso nei suoi confronti in relazione a fatti che avevano determinato il giudizio di revocazione ex art. 102 legge fall.; il tribunale rigettava il reclamo, sul presupposto che la statuizione di revoca del decreto di ammissione del credito costituiva cosa giudicata; la S.C., enunciando il massimato principio, ha confermato tale ultima decisione).