(massima n. 1)
In tema di domanda proposta dal curatore, ex art. 102 del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo originario), di revocazione contro i crediti ammessi, qualora in corso di causa abbia luogo la chiusura del fallimento e l'evento - che implica la decadenza degli organi preposti al fallimento stesso - non venga dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., il processo prosegue e, in caso di condanna della curatela alla rifusione delle spese processuali, gli effetti della condanna stessa (in assenza di concordato omologato) si producono in capo all'ex fallito, il quale, pertanto, può essere eventualmente sottoposto ad esecuzione forzata.