(massima n. 1)
In tema di fallimento, la controversia derivante dalla dichiarazione tardiva di credito — atteso il carattere tassativo delle cause per le quali non vale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 — è soggetta a tale sospensione. Peraltro, la sospensione dei termini processuali non si applica nell'ipotesi in cui la dichiarazione tardiva di credito abbia ad oggetto una controversia «di lavoro» che — nonostante debba essere trattata secondo il rito fallimentare — ricade nella eccezione alla regola, in ragione dell'esigenza di speditezza con la quale tale controversia deve essere trattata.