(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 101 secondo comma della legge fallimentare, la quale prevede che nel procedimento instaurato con la richiesta di ammissione tardiva del credito possono intervenire gli altri creditori, preclude, tanto nella fase cosiddetta amministrativa di tale procedimento (destinata a concludersi con un decreto di ammissione del credito, ove non sorgano contestazioni) quanto nella eventuale fase contenziosa (aperta a seguito delle contestazioni del credito da parte del curatore e disciplinata come un normale giudizio, secondo il codice di rito) l'intervento, sia principale che adesivo, di soggetti diversi dai creditori del fallito che intendano far valere un loro interesse, giustificandosi la peculiaritą della disciplina con la specialitą della materia fallimentare e non configurandosi, in relazione al provvedimento di ammissione dei crediti, dotato di efficacia solo endofallimentare, alcuna possibilitą di lesione di diritti dei terzi, sempre tutelabili in autonomo giudizio.