(massima n. 1)
Il decreto con il quale il giudice delegato, in sede di dichiarazione tardiva di crediti, in presenza di contestazioni parziali del curatore non accettate dal creditore istante, abbia ammesso solo in parte (eventualmente anche con semplice riguardo al rango) il credito azionato, ha natura sostanziale di sentenza, ed, essendo intervenuto quando ormai il procedimento di verificazione si č, in ragione delle contestazioni del curatore, automaticamente trasformato (art. 101, comma terzo, seconda parte, della legge fallimentare), in un procedimento ordinario di cognizione, č impugnabile solo con l'appello e non con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, comma secondo, della Costituzione.