(massima n. 1)
La rinunzia da parte del creditore alla domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare comporta l'estinzione del relativo procedimento e la non riproponibilitą dell'istanza, in virtł della previsione in cui all'art. 98 L. fall. (secondo il quale l'opposizione allo stato passivo si reputa abbandonata in caso di mancata costituzione del creditore), norma richiamata dall'art. 101 L. fall., giacché, tenuto conto della finalitą perseguita dal legislatore con la suddetta previsione (assicurare speditezza alla procedura concorsuale eliminando incertezze e ritardi, connessi alla condotta «inattiva» della parte), devono ritenersi equiparabili, quoad effectum, la mancata costituzione e la rinunzia agli atti del giudizio.