(massima n. 1)
L'ammissione al passivo fallimentare di una parte del credito, rappresentato sin dall'origine da una pluralitą di cambiali di identico importo, ma con diverse scadenze mensili, preclude l'ammissibilitą della insinuazione tardiva del restante credito sulla base delle ulteriori cambiali non azionate in sede di insinuazione ordinaria, ancorché le cambiali rappresentative del credito siano delle cambiali ipotecarie, sia assistito da ipoteca soltanto il credito cartolare e il creditore (primo prenditore dei titoli) abbia fatto espressa riserva di azione per il residuo, senza che la temporanea indisponibilitą dei titoli possa ritenersi impedimento giuridico o di fatto all'esercizio dell'azione causale nel procedimento fallimentare (da ritenersi «virtualmente dedotta in giudizio fra soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di quello sottostante).