(massima n. 1)
L'ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi giā maturati alla data del fallimento non č preclusa in conseguenza della giā avvenuta richiesta ed ammissione dello stesso credito per il solo capitale; infatti il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, č un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale giā riconosciuto con decisione passata in giudicato.