(massima n. 1)
Gli atti processuali, pur essendo volontari nel loro compimento, spiegano i loro effetti secondo modalitą che a ciascun tipo la legge riconnette, senza che sia normalmente ammissibile una divergenza della manifestazione rispetto all'intenzione dell'agente; sono, pertanto, dichiarazioni tardive di crediti, disciplinate dall'art. 101 legge fallimentare, tutte le istanze di ammissione proposte dopo il decreto di esecutivitą dello stato passivo, senza che rilevi il diverso convincimento o la diversa volontą della parte in relazione alla supposta ignoranza dell'intervenuta emissione del decreto di esecutivitą dello stato passivo.