(massima n. 1)
L'art. 100 della legge fallimentare, il quale, in applicazione del principio fissato dal precedente art. 43, circa la perdita della capacitą processuale del fallito nelle cause relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, stabilisce che l'impugnazione dei crediti ammessi al passivo č proponibile da altri creditori, e non quindi dal fallito, manifestamente non si pone in contrasto, per tale esclusione, con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tenuto conto che i provvedimenti resi in materia di ammissione di crediti al passivo spiegano effetti solo nell'ambito della procedura concorsuale, senza precludere al fallito ulteriori futuri controlli sulle pretese dei creditori, e che inoltre gli interessi del fallito stesso in detta procedura trovano adeguata difesa e tutela, oltre che nella sua facoltą di esporre le proprie ragioni nel corso della formazione e della verifica dello stato passivo (artt. 95 e 96 della citata legge), nella partecipazione del curatore al suddetto giudizio d'impugnazione, in qualitą di parte necessaria.