(massima n. 1)
Nel procedimento di impugnazione del credito ammesso al passivo fallimentare (art. 100 L. fall.), il curatore è considerato ope legis contraddittore necessario, dovendo essere chiamato in giudizio — al pari del creditore ammesso il cui credito risulti contestato — onde assumere la qualità di parte processuale che, per quanto non legittimata all'impugnazione ex art. 100 cit., attesane la qualità di organo di collaborazione del giudice nella fase della verifica dei crediti, una volta entrata a far parte del procedimento impugnatorio assume e conserva tutte le facoltà delle altre parti (eccetto il diritto di azione, in primo grado e nei gradi successivi), sì da essere legittimato a svolgere attività, iniziative e conclusioni pertinenti al thema decidendum.