(massima n. 1)
In ipotesi di fallimento di una societą di persone e dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 legge fall.), il curatore del fallimento sociale non ha legittimazione processuale nelle controversie coinvolgenti la massa attiva personale del fallimento del socio che abbia ad oggetto diritti che gią spettavano al fallito. Tale legittimazione deve, viceversa, essere riconosciuta nel caso di azione revocatoria contro atti di disposizione del socio, trattandosi di azioni che incrementano le masse attive dei diversi fallimenti, in relazione alle quali il curatore agisce in rappresentanza di tutti i creditori.