(massima n. 1)
Nel giudizio d'impugnazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare a norma dell'art. 101 legge fall., la legittimazione č attribuita a ciascun creditore e non anche al curatore, cosė come č previsto anche dall'art. 100 legge fall., trattandosi, come in quest'ultima disposizione (entrambe nel testo vigente prima del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5), di procedimenti attraverso cui si fanno valere nel fallimento diritti suscettibili di essere insinuati al passivo. Deve, pertanto, escludersi che le funzioni del curatore, di tutela della massa fallimentare, si sostanzino in poteri di valutazione a tal punto autonomi da legittimarne la contrapposizione, anche in termini di impugnazione dei relativi provvedimenti, alle valutazioni che degli interessi della massa esprimano gli organi - il giudice delegato e il tribunale - ai quali quella tutela č rimessa e, di conseguenza, egli č carente d'interesse ad impugnare un provvedimento del giudice delegato o del tribunale quando dallo stesso provvedimento non risulti pregiudicato un suo interesse personale.