(massima n. 1)
Il creditore che vede il suo credito ammesso come chirografo in sede di verificazione dello stato passivo, senza alcuna specifica connotazione che comporti la cosiddetta postergazione, č posto sullo stesso piano degli altri creditori chirografari ed in sede di riparto non potrā che concorrere con questi nella distribuzione dell'attivo residuato al pagamento delle spese e dei crediti di cui ai nn. 1) e 2) dell'art. 111 L. fall. La postergazione costituisce una connotazione del credito, che va accertata in sede di verifica dello stato passivo ed opposta con il ricorso di cui all'art. 100 L. fall. (Nella fattispecie i ricorrenti invocavano l'applicazione al fallimento della norma di cui all'art. 2282 c.c., prevista in tema di liquidazione delle societā).