(massima n. 1)
In tema di procedimento di impugnazione di crediti ammessi al passivo fallimentare, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 100 legge fall. (a mente del quale, per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'art. precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni) pone un rinvio che non č lecito limitare ad alcuni soltanto dei commi del precedente art. 99, atteso che il titolo della norma (istruzione dell'opposizione e sentenza relativa) č sostanzialmente equivalente alla dizione Ģistruzione e decisioneģ ed č quindi logico arguirne che le due dizioni abbiano identica portata; ne consegue che anche l'appello, proposto avverso la sentenza di rigetto dell'impugnazione ex art. 100, č soggetto al termine ridotto di quindici giorni previsto dal comma quinto del precedente articolo.