(massima n. 1)
Non sono impugnabili dal fallito, con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., i provvedimenti adottati dal giudice delegato nel subprocedimento di formazione dello stato passivo, non solo perchč privi di definitivitā, ma anche per l'espressa previsione dell'art. 100 legge fall., che delinea il procedimento di verifica dei crediti come interno alla procedura concorsuale, con efficacia endofallimentare dei provvedimenti conseguenti; inoltre, il difetto di legittimazione č desumibile anche dall'art. 43 legge fall., che prevede, in relazione ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore.