(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 legge fallimentare nella parte in cui attribuisce al giudice delegato il potere di istruire la causa di opposizione allo stato passivo e di partecipare alla decisione di essa quale componente del collegio, non esistendo né ragioni di convenienza tali da impedire al giudice delegato di svolgere attività istruttoria nelle cause da lui autorizzate, né la parzialità della funzione giudicante di tale giudice, non condizionata, né pregiudicata dall'esercizio di altre funzioni di carattere amministrativo nell'ambito dello stesso processo o dalle emanazioni di ordinanze, non vincolanti.