(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il regolamento delle spese processuali è ispirato, ricorrendo la medesima ratio di evitare che il ritardo nella documentazione del credito possa risolversi in pregiudizio per la massa dei creditori, allo stesso principio — ricavabile dall'art. 101, ult. comma, l. fall. — che regola la materia nel giudizio sulla dichiarazione tardiva di credito, principio in base al quale deve assumersi a criterio del regolamento delle spese il ritardo del creditore, secondo che esso si riveli colpevole o non; pertanto, anche nel giudizio di opposizione a stato passivo, il regolamento delle spese non può prescindere dalla valutazione della condotta del creditore opponente e dalla eventuale sua responsabilità, tutte le volte che a lui si possa o si debba ascrivere di aver dato causa (ad esempio, con la tardiva produzione della documentazione giustificativa del credito) o di aver reso necessario il giudizio di opposizione stesso, pur se di esito favorevole ad esso opponente. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ripartito il carico delle spese processuali tra l'opponente — la cui domanda era stata accolta in sentenza — e la curatela, nonostante il primo avesse presentato soltanto con l'opposizione documenti decisivi, di fronte ai quali il curatore aveva concluso per l'ammissione del credito).