(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, comma penultimo della L. 24 novembre 1981, n. 689 addossa all'amministrazione l'onere probatorio, spettando tuttavia all'incolpato specificare i motivi di opposizione delimitanti la materia della controversia e quindi l'ambito delle prove e delle eventuali indagini del giudicante. Tali principi trovano applicazione anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che č un giudizio ordinario trasportato nell'ambito del fallimento, senza che rilevi che in tale giudizio l'azione venga intrapresa dall'amministrazione creditrice, non potendo tale differenza incidere sul generale principio secondo il quale la verifica giudiziale verte pur sempre su quanto č in contestazione tra le parti.