(massima n. 1)
L'opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 98 legge fall., comporta l'instaurazione di un procedimento contenzioso di competenza del tribunale che si conclude con un atto che deve presentare i caratteri della sentenza. Pertanto, nel caso in cui il giudice delegato, anziché investire il collegio della decisione, disponga egli stesso la modificazione dello stato passivo, in conformitą alla richiesta dell'opponente e sia pure sulla base dell'adesione alla domanda espressa dal curatore in udienza, la relativa ordinanza, costituendo una pronuncia resa al di fuori dei casi previsti dall'art. 25, primo comma, n. 2, della legge fall., si configura come un atto giuridicamente inesistente, per carenza assoluta del potere di emetterlo. Avverso tale atto, inidoneo a produrre effetti giuridici, non č ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma č esperibile l'azione di nullitą, che costituisce una ordinaria azione di accertamento, esercitabile dall'interessato senza limiti di tempo, per sentir dichiarare l'inefficacia di atti emanati dal giudice al di fuori della sfera delle sue attribuzioni.