(massima n. 1)
Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed č retto dal principio dell'immutabilitą della domanda, il quale esclude che possano prendersi in considerazione le questioni non dedotte con l'atto di opposizione; gli stessi principi regolano la successiva fase di appello, in osservanza del divieto di cui all'art. 345 comma 1 c.p.c.