(massima n. 1)
In tema di opposizione allo stato passivo, il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado per la proposizione del ricorso per cassazione, prescritto dall'art. 99 della legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis") č applicabile non solo in ordine alle disposizioni della sentenza che attengano specificamente all'ammissione del credito insinuato o della garanzia fatta valere in relazione al credito stesso, ma anche in relazione alle domande riconvenzionali ed a quelle altre domande volte a far valere situazioni strettamente inerenti al giudizio di opposizione allo stato passivo. (Nella specie, a fronte di domanda di ammissione al passivo per crediti garantiti da pegno, il curatore aveva eccepito la nullitā del pegno stesso e, in riconvenzionale, ne aveva chiesto la declaratoria di nullitā; la S.C. ha ritenuto che ricorresse un caso di connessione intrinseca tra le domande che rendeva operante il termine d'impugnazione dimezzato di cui all'art. 99 della legge fall.).