(massima n. 1)
Qualora il fallimento sia stato dichiarato successivamente al 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5), la procedura č regolata dalla legge fallimentare novellata, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.l.vo citato, essendo l'apertura e la conseguente pendenza del fallimento ricollegabili alla pubblicazione della sua sentenza dichiarativa, ancorchč in accoglimento di ricorsi anteriormente presentati; ne consegue che l'impugnazione del credito ammesso va proposta nel termine, sancito dal nuovo art. 99, primo comma, legge fall., di trenta giorni dalla comunicazione della esecutivitā dello stato passivo, e che avverso il provvedimento reso dal Tribunale, all'esito del relativo procedimento camerale, va esperito, entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle parti ad opera della cancelleria, il ricorso per cassazione alla stregua dell'ultimo comma del medesimo articolo.