(massima n. 1)
Per la preclusione nascente dal giudicato implicito e dall'applicazione della regola che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (e cioè tutto ciò che doveva necessariamente essere dedotto per giustificare l'accoglimento o il rigetto della domanda), la sentenza del tribunale fallimentare, passata in giudicato, che in sede di opposizione abbia ammesso allo stato passivo un credito in dipendenza di un certo contratto stipulato dal fallito e dell'esecuzione datavi, comporta un implicito riconoscimento della validità del predetto contratto, con la conseguente preclusione in un successivo giudizio della proponibilità della questione di nullità del contratto medesimo ancorché tale questione non sia stata dedotta nel precedente giudizio di opposizione allo stato passivo.