(massima n. 1)
In materia fallimentare, qualora sia stata impugnata, in base a motivi che contestano radicalmente la ragione di reiezione della domanda, una soltanto delle sentenze relative a due opposizioni allo stato passivo avverso l'esclusione di quote dello stesso credito, nel giudizio ancora in corso non può essere invocato il giudicato interno, atteso che la parziale acquiescenza sulla decisione che, per la stessa ragione, ha negato l'ingresso all'insinuazione per una parte del credito, determina l'irretrattabilità di tale statuizione entro i limiti oggettivi di tale pronuncia, ma non può privare d'effetto l'impugnazione, tempestivamente proposta, avverso la sentenza che ha deciso in ordine alla restante quota di credito.