(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo - che, nella disciplina introdotta con il d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, ha natura impugnatoria ed è fondato sul principio dispositivo, nonché sulle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova - il potere del tribunale di autorizzare la produzione di ulteriori documenti, diversi da quelli prodotti con il ricorso in opposizione, secondo quanto previsto dall'art. 99, ottavo comma, della legge fall., nel testo stabilito dal d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 6, quarto comma, del d.l.vo 12 settembre 2007 n. 169, è funzionale alla loro eventuale indispensabilità per la decisione, e può trovare giustificazione solo nella precedente provata impossibilità di produrli, non potendo essere invocato dalla parte per supplire alla decadenza derivante dal proprio precedente comportamento omissivo. Ne consegue che, di regola, è insindacabile, in sede di legittimità, il mancato esercizio da parte del tribunale del potere officioso di autorizzare la produzione di nuovi documenti.