(massima n. 1)
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine di sessanta giorni entro il quale il collegio deve provvedere sull'opposizione in via definitiva, previsto dall'art. 99 legge fall. nel testo come sostituito dall'art. 6 del d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169, "ratione temporis" applicabile, in difetto di espressa previsione di perentorietą, deve considerarsi ordinatorio.