(massima n. 1)
In tema di bancarotta impropria, sussiste violazione dell'art. 2623 c.c. in relazione all'art. 2445 stesso codice, e pertanto il comportamento č penalmente illecito, anche se la delibera avente ad oggetto la riduzione di capitale e la redistribuzione ai soci č stata ritualmente omologata; infatti, il controllo demandato al tribunale sulle deliberazioni sociali č di mera legalitā, nel senso che esso riguarda l'esistenza e la regolaritā formale dell'atto, la conformitā delle deliberazioni alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto, ma non puō investire in alcun modo il merito, non esercitando il tribunale alcun sindacato attinente alla convenienza economica ed all'opportunitā delle operazioni compiute.